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Sito Web dell'Associazione Pesarese Ornicoltori - affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani FOI-Onlus - su queste pagine troverete le informazioni ed i documenti utili sulla nostra attività ornitologica - i soci APO si riuniscono ogni ultimo venerdì del mese a Fano presso Casa Cecchi dalle ore 21:00 - intervenite numerosi !!  
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REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA ANIMALI
  • 01febbraio 08

 

Il Comune di Pesaro, ha deliberato e reso immediatamente esecutivo, il primo Ottobre 2007, un regolamento che disciplina la tutela degli animali in generale sul proprio territorio comunale. All'interno del regolamento ci sono degli articoli che possono interessare la nostra attività hobbystica, e quindi abbiamo pensato che sia interessante per tutti noi conoscerne i contenuti. Invitiamo quindi tutti i soci allevatori, non solo quelli abitanti a Pesaro, a scaricare e leggere il documento Pdf integralmente

--riportiamo di seguito la parte del testo che disciplina la detenzione dell'avifauna:

Capitolo VII - AVIFAUNA

Art. 54 - Detenzione e tutela dell’avifauna

1. Il Comune tutela tutte le specie di uccelli, e in particolare le Rondini, il Rondone, il Topino e il Balestruccio.

2. Ai sensi e in applicazione dell’art. 72 del Regolamento comunale d’igiene, è consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile, previa comunicazione al Servizio Veterinario mediante dichiarazione attestante che non se ne farà uso commerciale né commestibile, neanche dei loro prodotti (ad esempio: uova). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

3. Particolare attenzione deve essere posta nel corso delle pratiche agricole, con un uso oculato e attento dei prodotti chimici.

4. E’ vietato, in particolare:

a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali o subtropicali o migratrici;

b) amputare le ali o altri arti, oppure strappare o tagliare le penne (salvo per ragioni mediche o per forza maggiore, nel qual caso l’operazione deve essere effettuata da un veterinario che ne attesta la motivazione con un certificato che il proprietario dell’animale, o chi vi subentra, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza);

c) mantenere i volatili legati al trespolo;

d) distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai loro genitori;

e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo, raccoglierne le uova e i piccoli (in caso di restauro o ristrutturazione di un immobile che comporta la rimozione dei nidi, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio Tutela Animali;

f) effettuare potature, di siepi e alberi impiantati su suolo pubblico, che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

g) esporre volatili selvatici;

h) usare dissuasori acustici per uccelli (tranne quelli autorizzati dall’Ufficio Tutela Animali).

Art. 55 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le gabbie che detengono uccelli devono avere dimensioni sufficienti, e in particolare:

a) per la detenzione di uno, e fino a due esemplari adulti: in riferimento alla misura dell’apertura alare del volatile più grande, due lati della gabbia dovranno essere più lunghi di cinque volte, e un lato dovrà essere più lungo di tre volte;

b) per ogni esemplare in più, rispetto a quelli indicati alla lettera a), le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le gabbie non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, e i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia devono essere sempre riforniti. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

3. E’ obbligatorio posizionare, sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore di tempo, o per il trasporto o ricovero per esigenze sanitarie, debitamente certificate da un veterinario.

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Ultimo aggiornamento: 10-08-10.