NUOVO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PESARESE DI ORNICOLTURA (2004)
Art. 01-E'
costituita in Pesaro una Associazione denominata
"
ASSOCIAZIONE PESARESE DI
ORNICOLTURA - A.P.O."
affiliata alla FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI (F.O.I.).
Art
02-L'associazione non persegue fini speculativi o di lucro e si propone
di propagandare,
promuovere e
regolamentare l'attività ornitologica.
Art.
03-L'associazione è composta da: Soci Ordinari e Soci Onorari.
I Soci Onorari
sono nominati dall'Assemblea Generale per le loro benemerenze in campo ornitologico.
Tutti i soci
hanno diritto di voto e di ricoprire le cariche sociali.
Ogni socio ha
l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le
Disposizioni emanate
dagli organi
dell'Associazione e di pagare annualmente, entro il 31 Dicembre di ogni
anno, la quota
Sociale.
I soci cessano di
appartenere all'Associazione Pesarese di Ornicoltura -
A.P.O.-
per:
a) recesso
b) espulsione
d) decesso
Il RECESSO di un
socio dalla Associazione deve essere comunicato entro la fine di ottobre
di ogni anno al Consiglio Direttivo.
A carico di ogni
Socio possono essere presi provvedimenti disciplinari. Contro
l'Espulsione ed i provvedimenti disciplinari il Socio può ricorrere al
Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notifica.
I Soci che cessano
per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione Pesarese di
Ornicoltura
- A.P.O. -
perdono ogni diritto nei confronti
della stessa.
Art. 04-Il
Patrimonio Sociale è costituito:
a) da fondi
liquidi,
b) da mobili e
attrezzature di ufficio,
c) da materiale
ornitologico.
Le entrate sono
costituite:
a) da fondi
liquidi,
b) da mobili e
attrezzature di ufficio,
c) da materiale
ornitologico.
Le entrate sono
costituite:
a) dalle Quote di
ammissione di nuovi Soci e dalle Quote annuali di tesseramento,
b) da eventuali
donazioni,
c) da ogni altro
corrispettivo versato da Soci o da terzi per il rimborso di servizi
prestati.
Le Quote di
ammissione di nuovi Soci e le Quote annuali di tesseramento sono
intrasmissibili ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art.
05-L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
solare, con obbligo di
redigere il
bilancio o rendiconto annuale.
E' assolutamente
vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
Nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione
Non siano imposte
dalla legge.
Art. 06-Gli organi
della Associazione Pesarese di Ornicoltura
-
A.P.O. - sono.
a) L'ASSEMBLEA
GENERALE dei SOCI,
b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
c) IL COLLEGIO
dei REVISORI dei CONTI.
Art.
07-L'assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno entro
il mese di MARZO per l'approvazione del Bilancio Consultivo
dell'esercizio precedente, della Relazione del Presidente
del Consiglio
Direttivo dell'esercizio successivo e per la eventuale elezione delle
cariche sociali e ratifica di regolamenti interni. I Soci sono convocati
con lettera semplice da inviarsi 15 giorni
prima di quello
fissato per l'Adunanza.
Ogni Socio può
rappresentare con delega scritta altri Soci fino ad un massimo di DUE.
Le Assemblee sono
generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua
assenza dal
Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee
tanto Ordinaria che Straordinaria è valida in prima convocazione con la
presenza in
proprio o per
delega di almeno la metà dei Soci.
In seconda
convocazione, che può aver luogo anche il giorno dopo di quella fissata
per la prima
tanto l'Assemblea
Ordinaria che Straordinaria, è valida qualunque sia il numero di Soci
presenti o rappresentanti. Fanno eccezione le Assemblee convocate per
l'approvazione di modifiche statutarie,
nel qual caso
bisogna attenersi a quanto stabilisce l'art. 21 del C.C.
Ciascun Socio ha
un solo voto ai sensi dell'art. 2532, comma 2 del C.C.
Le delibere
devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.
In ogni caso
l'Assemblea Generale può nominare un Commissario a capo
dell'Associazione il quale
ha il compito di
amministrare e preparare le elezioni per la formazione di un regolare
Consiglio.
Art. 08- Il
Consiglio Direttivo è composto da:
a) Un Presidente
b) Un Vice
Presidente
c) Cinque
Consiglieri, dei quali uno assume l'incarico di Segretario.
I Componenti il
Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci
tesserati e
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo, vengono eletti
dal
medesimo scegliendoli tra i suoi componenti in occasione della prima
riunione.
Il Consiglio Direttivo amministra il Patrimonio Sociale, cura l'esatta
osservanza dello
Statuto e dei
Regolamenti; convoca l'Assemblea Generale fra i Soci, esamina ed accetta
o meno
domande di ammissione a nuovi Soci; infine infligge punizioni, decreta
espulsioni e concede condoni; autorizza il recesso, compila programmi e
regolamenti delle manifestazioni, promuove Esposizioni, designa
eventuali rappresentanti in seno alle
organizzazioni
nazionali ed internazionali, prende in esame i suggerimenti fomiti dalla
Commissione
Tecnica ed esplica tutte le attività che valorizzano l'ornitologia.
Il
Consiglio Direttivo può essere integrato a secondo della necessità,
dalla Commissione
La convocazione
avviene quando il Presidente od il Vice Presidente, in caso di
impedimento del Presidente, lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di
almeno la
maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.
Qualora un
componente il Consiglio Direttivo sia dimissionario o sia assente per
tre volte
consecutive alle adunanze senza giustificazione, viene sostituito con un
altro Socio
seguendo la
graduatoria compilata in occasione dell'Assemblea Generale chiamata ad
eleggere
tale organo sociale.. Dovendo sostituire invece il Vice Presidente, il
Consiglio
Direttivo provvede scegliendo tra i suoi componenti.
Il Presidente del
Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione Pesarese di Ornicoltura
-
A.P.O.
-
a tutti gli
effetti prendendo le iniziative che ritiene utili alla Associazione
stessa
dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione ed in
caso di
impedimento, ivi comprese le sue dimissioni
, è sostituito dal
Vice Presidente.
Art. 09-IL lavoro
amministrativo dell'Associazione è curato direttamente dal Presidente, o
tramite
sua delega e col benestare del Consiglio Direttivo, in parte o
totalmente dal Segretario o da un
Consigliere.
Il Presidente, il
Segretario, o il Consigliere preposto, assumono piene responsabilità
relativa alla
parte di lavoro
svolto.
Art. 10-IL
Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Membri effettivi e due
supplenti e
vengono eletti
dall'Assemblea Generale.
I Revisori dei
Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nella
sua prima riunione elegge il suo presidente.
Ai Revisori dei
Conti è demandato il Compito di vigilare sulla corretta amministrazione
della
Associazione, esaminare i bilanci consuntivi annuali, verificare che le
uscite siano regolarmente
deliberate e
documentate, eseguire ispezioni contabili-amministrative e presentare
relazione annuale alla Assemblea Ordinaria.
I Revisori dei
Conti devono intervenire, salvo caso di legittimo impedimento, alle
Assemblee
Ordinarie e
Straordinarie.
Art. Il-Lo
scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei
soci
appositamente convocata e la delibera relativa deve essere presa a norma
dell'art. 21 del C.C. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il
patrimonio dell'Associazione va devoluto ad altra
Associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di
cui all'art. 3
,
comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 12-Per
quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni
di legge in vigore sulle persone giuridiche |